Art. 7
Strategie di vaccinazione per la prevenzione e il controllo delle malattie di categoria A negli animali terrestri
In vigore dal 28 nov 2022
Strategie di vaccinazione per la prevenzione e il controllo delle malattie di categoria A negli animali terrestri
1. L’autorità competente può attuare le strategie di vaccinazione seguenti per prevenire e controllare le malattie di categoria A negli animali terrestri, conformemente all’, paragrafo 1:
a)
la vaccinazione d’urgenza di cui all’articolo 69 del regolamento (UE) 2016/429 può essere una qualsiasi delle seguenti:
i)
una vaccinazione soppressiva d’urgenza attuata in risposta a un focolaio di una malattia di categoria A per controllarne la diffusione e limitata agli animali terrestri detenuti che devono essere abbattuti conformemente all’, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/687, ma che sono soggetti alla deroga di cui all’, paragrafo 4, lettera b), di tale regolamento;
ii)
una vaccinazione profilattica d’urgenza attuata in risposta a un focolaio di una malattia di categoria A, che viene effettuata in uno dei casi seguenti:
—
in relazione agli animali terrestri a rischio di infezione detenuti presso stabilimenti situati in Stati membri colpiti o in zone degli stessi, in cui la presenza di malattie di categoria A non è stata sospettata né confermata conformemente all’, paragrafo 1, e all’ del regolamento delegato (UE) 2020/687;
—
in risposta a una variazione del rischio di introduzione di una malattia di categoria A in uno Stato membro non colpito o in una zona dello stesso;
—
in relazione agli equini colpiti soggetti alla deroga di cui all’allegato III, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
iii)
una vaccinazione d’urgenza degli animali terrestri selvatici attuata in risposta a un focolaio di una malattia di categoria A;
b)
una vaccinazione preventiva nel contesto della quale un vaccino contro una malattia di categoria A è somministrato ad animali terrestri in aree geografiche non colpite a fini preventivi diversi dai casi oggetto di una vaccinazione profilattica d’urgenza.
2. L’autorità competente può attuare le strategie di cui al paragrafo 1 simultaneamente o consecutivamente in popolazioni di animali terrestri detenuti e selvatici diverse, in zone geografiche diverse e in momenti diversi durante un focolaio e può variare le strategie applicate a seconda della zona, delle specie colpite o di altre caratteristiche distintive. In tali casi l’autorità competente include nel piano di vaccinazione ufficiale tutte le strategie applicate simultaneamente o consecutivamente dopo la valutazione di cui all’, paragrafo 1, lettera a).
Storico versioni
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