Art. 3

Divieti e restrizioni riguardanti l’uso di vaccini negli animali per la prevenzione e il controllo delle malattie di categoria A e di talune malattie di categoria B

In vigore dal 28 nov 2022
Divieti e restrizioni riguardanti l’uso di vaccini negli animali per la prevenzione e il controllo delle malattie di categoria A e di talune malattie di categoria B 1.   Gli Stati membri possono autorizzare l’uso di vaccini negli animali per la prevenzione e il controllo delle malattie di categoria A, fatta eccezione per le malattie elencate nell’allegato I, parte 1, esclusivamente sotto il controllo dell’autorità competente e se sono utilizzati: a) nell’ambito delle misure ufficiali adottate dall’autorità competente per la prevenzione e il controllo di tali malattie; b) alle condizioni di cui al presente regolamento. 2.   Le condizioni per l’uso di vaccini contro le malattie di categoria A di cui al primo comma non si applicano a determinati usi di vaccini contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle, in particolare all’uso precauzionale di routine o all’uso nel quadro di scambi commerciali, che gli Stati membri possono autorizzare al di fuori delle misure ufficiali di prevenzione e controllo delle malattie di cui al paragrafo 1 per finalità diverse dalla risposta a un focolaio. 3.   Gli Stati membri possono autorizzare l’uso di vaccini negli animali per la prevenzione e il controllo delle malattie di categoria B, fatta eccezione per le malattie elencate nell’allegato I, parte 2, nelle specie elencate per le quali le malattie corrispondenti sono state classificate nella categoria B.
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