Art. 2

Definizioni

In vigore dal 28 nov 2022
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: a) «malattia di categoria A»: una malattia elencata che non si manifesta normalmente nell’Unione e che, non appena individuata, richiede l’adozione immediata di misure di eradicazione, di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429; b) «malattia di categoria B»: una malattia elencata che deve essere oggetto di controllo in tutti gli Stati membri allo scopo di eradicarla in tutta l’Unione, di cui all’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429; c) «vaccinazione soppressiva d’urgenza»: una strategia di vaccinazione attuata dall’autorità competente in relazione agli animali terrestri detenuti per la prevenzione e il controllo delle malattie di categoria A conformemente all’, paragrafo 1, lettera a), punto i); d) «vaccinazione profilattica d’urgenza»: una strategia di vaccinazione attuata dall’autorità competente in relazione agli animali terrestri detenuti per la prevenzione e il controllo delle malattie di categoria A conformemente all’, paragrafo 1, lettera a), punto ii); e) «vaccinazione d’urgenza degli animali selvatici terrestri»: una strategia di vaccinazione attuata dall’autorità competente in relazione agli animali terrestri selvatici per la prevenzione e il controllo delle malattie di categoria A conformemente all’, paragrafo 1, lettera a), punto iii); f) «vaccinazione preventiva»: una strategia di vaccinazione attuata dall’autorità competente per la prevenzione e il controllo delle malattie di categoria A conformemente all’, paragrafo 1, lettera b); g) «zona di vaccinazione»: una zona nella quale viene somministrato un vaccino a specie elencate per prevenire e controllare le malattie di categoria A; h) «zona di peri-vaccinazione»: una zona attorno alla zona di vaccinazione nella quale non è autorizzata la vaccinazione al fine di prevenire e controllare le malattie di categoria A e nella quale è attuata una sorveglianza rafforzata per individuare tali malattie; i) «focolaio confermato»: un focolaio confermato conformemente all’, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689; j) «periodo di recupero»: il periodo di tempo necessario affinché una zona di vaccinazione recuperi lo stato sanitario degli animali esistente prima dell’attuazione della vaccinazione contro una malattia di categoria A, dimostrando l’assenza di tale malattia dopo l’esecuzione della vaccinazione profilattica d’urgenza contro la malattia in questione; k) «zona di protezione»: una zona di protezione istituita sulla base dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/687; l) «zona di sorveglianza»: una zona di sorveglianza istituita sulla base dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/687; m) «bovino»: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti ai generi Bison, Bos (compresi i sottogeneri Bos, Bibos, Novibos, Poephagus) e Bubalus (compreso il sottogenere Anoa) nonché un animale derivato dall’incrocio di tali specie; n) «ovino»: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti al genere Ovis nonché un animale derivato dall’incrocio di tali specie; o) «caprino»: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti al genere Capra nonché un animale derivato dall’incrocio di tali specie; p) «camelide»: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti alla famiglia Camelidae di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2016/429; q) «suino»: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti alla famiglia Suidae di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2016/429; r) «equino»: un animale di una delle specie di solipedi appartenenti al genere Equus (compresi cavalli, asini e zebre) nonché un animale derivato dall’incrocio di tali specie; s) «pulcini di un giorno»: tutto il pollame di meno di 72 ore. 2.   Oltre alle definizioni di cui al paragrafo 1, si applicano le definizioni di «medicinale veterinario», «medicinale veterinario immunologico» e «antimicrobico» di cui all’, punti 1), 5) e 12), del regolamento (UE) 2019/6.
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