Art. 15
Obblighi di certificazione per i movimenti di animali detenuti e dei loro prodotti dalle zone di vaccinazione
In vigore dal 28 nov 2022
Obblighi di certificazione per i movimenti di animali detenuti e dei loro prodotti dalle zone di vaccinazione
Gli operatori spostano gli animali e i prodotti ai quali si applicano le misure di cui all’, paragrafo 1, all’interno di uno Stato membro o da uno Stato membro ad un altro esclusivamente se gli animali e i prodotti da spostare soddisfano le pertinenti condizioni di cui all’ e sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine conformemente:
a)
all’articolo 149, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per gli animali terrestri detenuti;
b)
all’articolo 161, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429 per il materiale germinale;
c)
all’articolo 167, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 per i prodotti di origine animale;
d)
all’articolo 22, paragrafi 5 e 6, del regolamento delegato (UE) 2020/687 per i sottoprodotti di origine animale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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