Art. 2
Divieti
In vigore dal 28 nov 2022
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all’ da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolate in uno Stato membro dell’Unione europea sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare, è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Storico versioni
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