Art. 5
Procedura per il rimborso dei partecipanti diretti non inadempienti che hanno versato un contributo finanziario quando l’importo supplementare non era immediatamente disponibile
In vigore dal 25 nov 2022
Procedura per il rimborso dei partecipanti diretti non inadempienti che hanno versato un contributo finanziario quando l’importo supplementare non era immediatamente disponibile
1. Le CCP adottano tutte le misure ragionevoli volte a rimborsare i partecipanti diretti non inadempienti che hanno contribuito finanziariamente alla CCP a norma dell’, paragrafo 2. Esse procedono in tal senso monetizzando le attività utilizzate per investire l’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate calcolato conformemente all’, paragrafo 1, al più tardi entro 20 giorni lavorativi dalla notifica dell’indisponibilità dei fondi di cui all’, paragrafo 1.
2. Fatto salvo il paragrafo 4, le CCP rimborsano i partecipanti diretti non inadempienti entro un arco di tempo adeguato e proseguono fino a quando tutti gli importi sono stati rimborsati.
3. Il rimborso di tutti gli importi dovuti ai partecipanti diretti non inadempienti è effettuato in contanti, nella stessa valuta in cui il partecipante diretto non inadempiente ha versato il contributo finanziario alla CCP.
4. Le CCP pagano ai partecipanti diretti non inadempienti gli importi dovuti dopo che si sono verificate tutte le circostanze seguenti:
a)
i costi operativi sono stati coperti;
b)
le obbligazioni debitorie venute a scadenza ed esigibili sono state pagate;
c)
i risarcimenti che devono essere pagati nei tempi stabiliti dall’ del regolamento delegato (UE) 2023/450 della Commissione (5) sono stati versati.
5. Le CCP pagano un interesse annuo sugli importi dovuti nel caso in cui il rimborso integrale richieda più di 120 giorni lavorativi dalla data della misura di risanamento iniziale che ha richiesto il contributo finanziario dei partecipanti diretti non inadempienti. Il tasso di interesse è pari al tasso degli interessi di mora calcolato a norma dell’articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
Storico versioni
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