Art. 5

Valutazione del profilo di rischio di una CCP

In vigore dal 25 nov 2022
Valutazione del profilo di rischio di una CCP 1.   Le autorità competenti e i collegi di vigilanza valutano l’adeguatezza del piano di risanamento di una CCP rispetto al profilo di rischio della stessa CCP prendendo in considerazione tutti i fattori seguenti: a) se il piano di risanamento della CCP comprende e prevede nel complesso misure adeguate per far fronte a diversi tipi di rischio, e loro combinazioni plausibili, che potrebbero richiedere l’uso degli strumenti di risanamento di cui all’, lettera c), punto iv); b) se il rischio di perturbazioni sia a livello della CCP che di altri soggetti e prestatori di servizi al quale la CCP è esposta, compresi la compensazione, gli investimenti, la custodia e i pagamenti, è valutato e attenuato nel piano di risanamento; c) se il piano di risanamento tiene conto della natura, delle dimensioni e della complessità dell’attività della CCP e in che modo tali elementi si riflettono nelle misure proposte dalla CCP stessa; d) se la CCP può applicare il piano di risanamento in modo indipendente senza l’ingerenza di altre componenti dello stesso gruppo societario e, ove possibile, se sono chiaramente identificati eventuali effetti di ricaduta su altre componenti del gruppo e sulle interdipendenze finanziarie; e) se il piano di risanamento tiene conto dei rischi ambientali e del rischio di attacchi informatici che potrebbero comportare un deterioramento significativo della situazione finanziaria della CCP e di qualsiasi altro rischio individuato nelle prove di stress effettuate a norma dell’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010, ove pertinente ai fini del piano di risanamento; f) se i rischi giuridici sono stati valutati nel piano di risanamento e, in particolare, se tutte le misure del predetto piano sono legittime, valide, vincolanti e applicabili; g) se le intese, gli accordi e i contratti, compreso il regolamento operativo della CCP e gli accordi con i prestatori di servizi, sono chiari, legittimi, validi, vincolanti e applicabili nonché attuabili per garantire la gestione e la riduzione al minimo dei rischi di impugnazione giuridica e di azioni legali; h) se sono stati raccolti pareri legali, se del caso, per dimostrare la validità giuridica e l’applicabilità delle misure e degli accordi di risanamento, in particolare se la controparte dell’accordo è ubicata in un paese terzo; i) se, ove il consiglio della CCP abbia deciso di non seguire il parere del comitato dei rischi in sede di approvazione del piano di risanamento della stessa, il motivo comunicato dalla CCP ai membri del comitato dei rischi e all’autorità competente a norma dell’, paragrafo 18, del regolamento (UE) 2021/23 è adeguato. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i tipi di rischio da considerare comprendono, a seconda della CCP, rischi operativi, di credito, di liquidità, commerciali generali, di custodia, di regolamento, di investimento, di mercato, sistemici, ambientali e climatici. 3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), gli aspetti ivi menzionati possono essere valutati nel piano di risanamento prendendo in considerazione tutti gli aspetti seguenti dell’attività della CCP: a) il tipo di strumenti finanziari compensati o destinati a essere compensati dalla CCP; b) gli strumenti finanziari compensati o destinati a essere compensati dalla CCP che sono soggetti all’obbligo di compensazione di cui all’ del regolamento (UE) n. 648/2012; c) i valori medi compensati dalla CCP nell’arco di un anno, per tipo di prodotto e per valuta, sia in termini assoluti che in termini relativi al capitale della CCP, a livello di ciascun partecipante diretto e, ove possibile, di ciascun cliente; d) se le operazioni compensate dalla CCP sono eseguite in una sede di negoziazione dell’UE, in una sede di negoziazione di un paese terzo considerata equivalente ai sensi dell’articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 648/2012 oppure fuori borsa (OTC); e) gli Stati membri in cui la CCP presta o intende prestare servizi e le altre sue attività transfrontaliere.
Storico versioni

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