Art. 4

Valutazione della sostituibilità delle attività di una CCP

In vigore dal 25 nov 2022
Valutazione della sostituibilità delle attività di una CCP Le autorità competenti e i collegi di vigilanza valutano l’adeguatezza del piano di risanamento di una CCP rispetto alla sostituibilità delle attività della stessa CCP prendendo in considerazione tutti i fattori seguenti: a) se il piano di risanamento ha considerato se altre controparti centrali autorizzate a norma dell’ del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o riconosciute a norme dell’articolo 25 dello stesso regolamento prestino alcuni o tutti i servizi di compensazione erogati dalla CCP; b) la misura in cui il piano di risanamento presenta informazioni dettagliate, utilizzando quelle a disposizione della CCP, su come sono stati individuati i servizi di compensazione prestati da un’altra CCP e se questi sono servizi di compensazione già in essere o di nuova costituzione; c) se il piano di risanamento prevede la portabilità delle operazioni o il trasferimento, totale o parziale, di attività non critiche a un altro prestatore di servizi, e: i) se tale possibilità è accompagnata da una valutazione della sua sostenibilità economica, sulla base delle informazioni a disposizione della CCP; ii) il modo in cui il piano di risanamento tiene conto dell’eventualità in cui l’attuazione di tale portabilità delle operazioni o il trasferimento di attività non critiche non sia possibile.
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