Art. 1

Ordine in cui devono essere versati i risarcimenti di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23

In vigore dal 25 nov 2022
Ordine in cui devono essere versati i risarcimenti di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23 1.   Le CCP a cui l’autorità competente ha imposto di risarcire i partecipanti diretti non inadempienti conformemente all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23 risarciscono i suddetti partecipanti diretti garantendo loro pari trattamento. 2.   Le CCP a cui l’autorità competente ha imposto di risarcire i partecipanti diretti non inadempienti sia mediante liquidità che attraverso la distribuzione di titoli attestanti un credito sugli utili futuri delle CCP stesse utilizzano esattamente lo stesso sistema di ripartizione per tutti i partecipanti diretti non inadempienti nello stabilire quale quota del risarcimento debba essere assegnata mediante liquidità e quale con altri mezzi. 3.   Qualunque accordo di trasferimento degli utili che possa compromettere il livello di profitto è reintegrato nell’ammontare degli utili della CCP.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2023/450 — Ordine in cui devono essere versati i risarcimenti di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23 | Portale Normativo