Art. 17

In vigore dal 25 nov 2022
1.   Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. 2.   Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 dopo il 28 novembre 2022 e la informano di ogni eventuale successiva modifica.
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