Art. 11

In vigore dal 25 nov 2022
1.   È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano l'elusione delle misure di cui agli . 2.   Le persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato I: a) trasmettono, entro il 9 gennaio 2023 o entro sei settimane dalla data dell'inserimento nell'elenco dell'allegato I, se tale data è posteriore, informazioni sui fondi o sulle risorse economiche nella giurisdizione di uno Stato membro appartenenti loro o da loro posseduti, detenuti o controllati all'autorità competente dello Stato membro in cui tali fondi o risorse economiche sono situati; e b) collaborano con l'autorità competente alla verifica di tali informazioni. 3.   L'inosservanza del paragrafo 2 è considerata partecipazione, di cui al paragrafo 1, ad attività le cui finalità o conseguenze siano l'elusione delle misure di cui all'. 4.   Lo Stato membro interessato informa la Commissione, entro due settimane, delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 2, lettera a). 5.   L'obbligo di cui al paragrafo 2, lettera a), non si applica fino al 1o gennaio 2023 per quanto riguarda i fondi o le risorse economiche situati in uno Stato membro che aveva previsto un obbligo di comunicazione analogo a norma del diritto nazionale prima del 28 novembre 2022. 6.   Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute. 7.   Qualsiasi trattamento di dati personali è effettuato conformemente al presente regolamento, al regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e solo nella misura necessaria all'applicazione del presente regolamento.
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