Art. 1

In vigore dal 25 nov 2022
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: a) «richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente al 28 novembre 2022, derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata, e in particolare: i) una richiesta volta ad ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata; ii) una richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di un'obbligazione, una garanzia o una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma; iii) una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione; iv) una domanda riconvenzionale; v) una richiesta volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati emessi; b) «contratto o transazione»: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dal diritto a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi forma di obbligazione, garanzia o controgaranzia, in particolare una garanzia o una controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o ad essa correlata; c) «autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato II; d) «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi; e) «congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, la locazione e le ipoteche; f) «congelamento di fondi»: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso a essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio; g) «fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra gli altri: i) contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento; ii) depositi presso enti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli obbligazionari; iii) titoli negoziati a livello pubblico e privato e strumenti di debito, compresi azioni, certificati azionari, obbligazioni, notes, warrant, obbligazioni e contratti derivati; iv) interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività; v) credito, diritto di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; vi) lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione; vii) documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie; h) «comitato delle sanzioni»: il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 19 dell'UNSCR 2653 (2022); i) «assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza; j) «territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2022:2309:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo