Art. 2
Calcolo dei valori dell’esposizione per il rischio di controparte di un insieme di attività soggette a compensazione costituito da posizioni in derivati di un OIC
In vigore dal 24 nov 2022
Calcolo dei valori dell’esposizione per il rischio di controparte di un insieme di attività soggette a compensazione costituito da posizioni in derivati di un OIC
1. Nel calcolare il valore dell’esposizione per il rischio di controparte di un insieme di attività soggette a compensazione conformemente ai metodi di cui alla parte 3, titolo II, capo 6, sezione 3, 4 o 5, a seconda dei casi, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti applicano quanto segue:
a)
se non è in grado di calcolare, a causa della mancanza di parametri, il costo di sostituzione dell’insieme di attività soggette a compensazione secondo il metodo pertinente, l’ente utilizza come costo di sostituzione la somma degli importi nozionali di tutti i derivati rientranti nell’insieme di attività soggette a compensazione;
b)
se non è in grado di calcolare, a causa della mancanza di parametri, l’esposizione potenziale futura dell’insieme di attività soggette a compensazione secondo il metodo pertinente, l’ente la sostituisce con il valore moltiplicato per 0,15 volte della somma degli importi nozionali di tutti i derivati rientranti nell’insieme di attività soggette a compensazione.
2. Nel calcolare il valore dell’esposizione per il rischio di controparte conformemente al paragrafo 1, se l’importo nozionale dei derivati rientranti nell’insieme di attività soggette a compensazione non è noto, gli enti utilizzano una stima prudente basata sull’importo nozionale massimo dei derivati consentito dal regolamento di gestione dell’OIC onde determinare il valore dell’esposizione di detto insieme di attività soggette a compensazione.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, qualora non siano in grado di accertare gli insiemi di attività soggette a compensazione pertinenti per un determinato tipo di derivato nell’OIC, gli enti presumono che l’OIC abbia stipulato un singolo derivato con l’importo nozionale massimo consentito dal regolamento di gestione per quel tipo di derivato.
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