Art. 1
Abrogazione
In vigore dal 24 nov 2022
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 è così modificato:
1)
l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
Abrogazione
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 è abrogato a decorrere dal 14 novembre 2022.»;
2)
è inserito il seguente articolo 3 bis:
«Articolo 3 bis
Disposizione transitoria
Dal 14 novembre 2022 al 24 ottobre 2023 sia i formulari stabiliti dal presente regolamento che quelli stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 possono essere utilizzati per la pubblicazione di avvisi e bandi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.»;
3)
l’allegato è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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