Art. 1

Abrogazione

In vigore dal 24 nov 2022
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 è così modificato: 1) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Abrogazione Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 è abrogato a decorrere dal 14 novembre 2022.»; 2) è inserito il seguente articolo 3 bis: «Articolo 3 bis Disposizione transitoria Dal 14 novembre 2022 al 24 ottobre 2023 sia i formulari stabiliti dal presente regolamento che quelli stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 possono essere utilizzati per la pubblicazione di avvisi e bandi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.»; 3) l’allegato è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni

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