Art. 1
Disposizioni transitorie
In vigore dal 23 nov 2022
Il regolamento (UE) 2019/1021 è così modificato:
1)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 21 bis
Disposizioni transitorie
1. Il valore di 10 μg/kg si applica alle ceneri volanti provenienti da unità a biomassa per la produzione di calore ed energia contenenti o contaminate da dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD e PCDF) e policlorobifenili diossina-simili (dl-PCB) quali elencati nell’allegato IV fino al 30 dicembre 2023. Il valore di 5 μg/kg di cui all’allegato IV si applica alle ceneri volanti provenienti da unità a biomassa per la produzione di calore ed energia a partire dal 31 dicembre 2023.
2. Il valore di 15 μg/kg continua ad applicarsi alle ceneri e alla fuliggine provenienti dalle abitazioni private contenenti o contaminate da dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD e PCDF) quali elencati nell’allegato IV fino al 31 dicembre 2024. Per le ceneri e la fuliggine provenienti da abitazioni private contenenti o contaminate da dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF) e policlorobifenili diossina-simili (dl-PCB), il valore di 5 μg/kg di cui all’allegato IV si applica a decorrere dal 1o gennaio 2025.»;
2)
gli allegati IV e V sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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