Art. 3

Istituzione di un ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane

In vigore dal 23 nov 2022
Istituzione di un ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane 1.   È istituito un ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane. Esso comprende: a) un sistema elettronico di scambio di certificati nell’ambito dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane; b) gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane; c) i sistemi non doganali dell’Unione di cui all’allegato, parte A, il cui uso è obbligatorio a norma del diritto dell’Unione; d) i sistemi non doganali dell’Unione di cui all’allegato, parte B, il cui uso è volontario a norma del diritto dell’Unione. 2.   L’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane e le sue componenti sono progettati, interconnessi e gestiti conformemente al diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali, libera circolazione dei dati non personali e cibersicurezza, utilizzando le tecnologie più appropriate tenuto conto delle particolari caratteristiche dei dati e dei sistemi elettronici specifici interessati e delle finalità di tali sistemi.
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