Art. 20
Monitoraggio e comunicazione
In vigore dal 23 nov 2022
Monitoraggio e comunicazione
1. La Commissione effettua un monitoraggio periodico del funzionamento dell’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane, tenendo conto, tra l’altro, delle informazioni pertinenti ai fini del monitoraggio e fornite dagli Stati membri, comprese le informazioni relative al funzionamento dei rispettivi ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane.
2. La Commissione valuta periodicamente le prestazioni del sistema EU CSW-CERTEX. La valutazione include una valutazione dell’efficacia, dell’efficienza, della coerenza, della pertinenza e del valore aggiunto al livello dell’Unione del sistema EU CSW-CERTEX.
3. Entro il 31 dicembre 2027, e successivamente ogni anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione del presente regolamento. Tale relazione include:
a)
una panoramica delle formalità non doganali dell’Unione incluse nella legislazione dell’Unione e nelle proposte legislative della Commissione;
b)
una panoramica dettagliata dei progressi compiuti da ciascuno Stato membro per quanto riguarda il rispettivo ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane in relazione all’attuazione del presente regolamento; e
c)
una panoramica dettagliata dei progressi generali per quanto riguarda l’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane in relazione al programma di lavoro di cui all’.
Entro il 31 dicembre 2027, e successivamente ogni tre anni, la relazione di cui al primo comma contiene anche informazioni sul monitoraggio e sulla valutazione effettuati rispettivamente a norma dei paragrafi 1 e 2, compreso l’impatto sugli operatori economici e, in particolare, sulle piccole e medie imprese.
4. Gli Stati membri forniscono, su richiesta della Commissione, le informazioni relative all’attuazione del presente regolamento necessarie per la relazione di cui al paragrafo 3.
Storico versioni
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