Art. 10
Scambio di informazioni mediante EU CSW-CERTEX e relativo uso
In vigore dal 23 nov 2022
Scambio di informazioni mediante EU CSW-CERTEX e relativo uso
1. Per ciascuna delle formalità non doganali dell’Unione di cui all’allegato il sistema EU CSW-CERTEX consente lo scambio di informazioni tra gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e i pertinenti sistemi non doganali dell’Unione per le seguenti finalità:
a)
mettere i dati pertinenti a disposizione delle autorità doganali per consentire loro di effettuare, in modo automatizzato, la necessaria verifica di tali formalità in conformità del regolamento (UE) n. 952/2013;
b)
mettere i dati pertinenti a disposizione delle autorità competenti partner per consentire loro di svolgere la gestione della quantità relativi alle merci autorizzate nei sistemi non doganali dell’Unione sulla base delle merci dichiarate alle autorità doganali e svincolate da tali autorità;
c)
facilitare e sostenere l’integrazione delle procedure tra le autorità doganali e le autorità competenti partner, per l’espletamento pienamente automatizzato delle formalità necessarie per vincolare le merci a un regime doganale o riesportarle, e la cooperazione relativa al coordinamento dei controlli in conformità dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, fatta salva l’attuazione nazionale di tali procedure;
d)
consentire qualsiasi altro trasferimento automatizzato di dati tra le autorità doganali e le pertinenti autorità competenti partner previsto dalla normativa dell’Unione che istituisce le formalità non doganali, fatto salvo l’uso a livello nazionale di tali dati.
2. Per ciascuna delle formalità non doganali dell’Unione di cui all’allegato, il sistema EU CSW-CERTEX fornisce le seguenti funzionalità:
a)
allineare la terminologia doganale e non doganale, ove possibile, e individuare la procedura doganale o la riesportazione per le quali può essere utilizzato il documento di accompagnamento sulla base della decisione amministrativa delle autorità competenti partner indicate nel documento di accompagnamento; nonché
b)
trasformare, se necessario, il formato dei dati richiesti per l’espletamento delle pertinenti formalità non doganali dell’Unione in un formato di dati compatibile con la dichiarazione doganale o la dichiarazione di riesportazione, e viceversa, senza modificarne il contenuto.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’ che integrano il presente regolamento per specificare i dati che devono essere scambiati tramite EU CSW-CERTEX conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
4. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme specifiche per lo scambio di informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, comprese, se del caso, norme specifiche per garantire la protezione dei dati personali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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