Art. 9

Periodo di riferimento

In vigore dal 23 nov 2022
Periodo di riferimento 1.   Le informazioni rilevate a norma del presente regolamento sono relative a un unico periodo di riferimento identico per tutti gli Stati membri facendo riferimento alla situazione durante uno specifico intervallo di tempo. 2.   Il periodo di riferimento per ciascuna tematica dettagliata è specificato nell’allegato. I primi periodi di riferimento iniziano nell’anno civile 2025. 3.   Per la tematica degli indici dei prezzi agricoli di cui all’, paragrafo 1, lettera c), punto i), ogni cinque anni gli Stati membri ribasano gli indici utilizzando come anni base gli anni che terminano con 0 o 5. 4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione per precisare ulteriormente i periodi di riferimento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2, almeno 12 mesi prima dell’inizio del periodo di riferimento pertinente.
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Periodo di riferimento (Art. 9 Regolamento (UE) 2022/2379) — Testo vigente | Portale Normativo