Art. 8
Fonti di dati e metodi
In vigore dal 23 nov 2022
Fonti di dati e metodi
1. Al fine di ottenere le statistiche relative agli input e agli output delle attività agricole gli Stati membri utilizzano una o più delle fonti di dati e uno o più dei metodi seguenti, a condizione che i dati consentano la produzione di statistiche che soddisfino i requisiti di qualità di cui all’:
a)
indagini statistiche o altri metodi di rilevazione di dati statistici;
b)
le fonti dei dati amministrativi di cui al paragrafo 2 del presente articolo;
c)
altre fonti di dati amministrativi basate sul diritto nazionale, altre fonti, metodi o approcci innovativi, quali strumenti digitali e sensori remoti.
2. Relativamente al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, gli Stati membri possono utilizzare qualsiasi dato proveniente dalle seguenti fonti:
a)
il sistema integrato di gestione e di controllo istituito dal regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (23), il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (24), il sistema di identificazione e di registrazione di talune specie di animali terrestri detenuti richiesto a norma del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (25), lo schedario viticolo istituito in conformità dell’articolo 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (26), i registri previsti per l’agricoltura biologica a norma del regolamento (UE) 2018/848 o qualsiasi altro dato amministrativo pertinente di qualità adeguata per fini statistici conformemente all’, paragrafo 3, del presente regolamento, ai sensi del diritto dell’Unione;
b)
le informazioni contenute nei registri tenuti in formato elettronico e di cui all’articolo 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009; o
c)
qualsiasi altra fonte di dati amministrativi pertinente, a condizione che tali dati consentano la produzione di statistiche che soddisfino i requisiti di qualità di cui all’ del presente regolamento.
3. Gli Stati membri che decidono di utilizzare le fonti, i metodi o gli approcci innovativi di cui al paragrafo 1, lettera c), informano la Commissione (Eurostat) nel corso dell’anno precedente l’anno di riferimento durante il quale la fonte, il metodo o l’approccio innovativo saranno utilizzati e forniscono informazioni dettagliate in merito alla qualità dei dati ottenuti.
4. Le autorità nazionali responsabili dell’adempimento al presente regolamento hanno il diritto di accedere tempestivamente e gratuitamente ai dati e di utilizzare tali dati, compresi i dati relativi alle singole imprese e aziende agricole contenuti nei dati amministrativi compilati nel loro territorio nazionale di cui all’articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009. Le autorità nazionali e i proprietari dei dati amministrativi istituiscono i necessari meccanismi di cooperazione per tale accesso. Detto accesso è concesso anche nei casi in cui l’autorità competente abbia delegato a organismi privati o semipubblici compiti da svolgere per suo conto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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