Art. 7

Frequenza di trasmissione dei set di dati

In vigore dal 23 nov 2022
Frequenza di trasmissione dei set di dati 1.   La frequenza di trasmissione dei set di dati è indicata nell’allegato. La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare ulteriormente ciascuna frequenza di trasmissione. 2.   Uno Stato membro può essere esentato dall’invio di dati specifici con le frequenze di trasmissione di cui all’allegato per variabili predefinite se l’impatto di tale Stato membro sul totale UE di tali variabili è limitato. La Commissione può adottare atti di esecuzione per definire i termini per la trasmissione dei dati e le frequenze di trasmissione in questione, le variabili e le soglie pertinenti sulla cui base può applicarsi il primo comma. Tali soglie sono definite in modo tale che la loro applicazione non riduca di oltre il 5 % le informazioni sul totale UE previsto della variabile corrispondente. Le soglie sono rivedute dalla Commissione (Eurostat) in modo che corrispondano alle tendenze dei totali UE. 3.   A fini di produzione statistica, uno Stato membro può essere esentato dalla trasmissione di dati specifici per variabili predefinite se l’impatto della variabile è limitato in relazione alla produzione agricola a livello nazionale o regionale. La Commissione può adottare atti di esecuzione per definire le soglie per tali variabili. 4.   Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2, almeno 12 mesi prima dell’inizio del pertinente anno di riferimento.
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