Art. 6

Disposizioni in merito ai dati ad hoc

In vigore dal 23 nov 2022
Disposizioni in merito ai dati ad hoc 1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’, al fine di integrare il presente regolamento specificando le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire su base ad hoc, nel caso in cui, nell’ambito di applicazione del presente regolamento, sia ritenuta necessaria la rilevazione di informazioni supplementari per far fronte a esigenze statistiche addizionali. Tali atti delegati specificano: a) le tematiche e le tematiche dettagliate connesse ai domini di cui all’, da fornire nella rilevazione di dati ad hoc e i motivi di tali esigenze statistiche addizionali; b) i periodi di riferimento. 2.   Nell’esercitare il potere di adottare atti delegati di cui al paragrafo 1, la Commissione giustifica le esigenze in materia di dati, valuta la fattibilità della raccolta dei dati richiesti, avvalendosi dei contributi di esperti pertinenti, e garantisce che non siano imposti oneri o costi aggiuntivi significativi agli Stati membri o ai rispondenti. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare gli atti delegati di cui al paragrafo 1 a decorrere dall’anno di riferimento 2024 e con un intervallo minimo di due anni tra ciascuna rilevazione di dati ad hoc, a decorrere dal termine per la trasmissione dei dati della più recente raccolta di dati ad hoc. 4.   La Commissione adotta atti di esecuzione per definire: a) un elenco di variabili, non superiore a 50 variabili; b) la descrizione delle variabili, compresi tutti gli aspetti seguenti: i) le caratteristiche dell’unità di osservazione, ii) l’unità di misura per le caratteristiche dell’unità di osservazione, iii) la dimensione biologica o regionale per le caratteristiche dell’unità di osservazione; una variabile è conteggiata come una combinazione di una caratteristica di un’unità di osservazione con l’unità di misura e una delle sue dimensioni; c) i requisiti di precisione; d) i termini per la trasmissione dei dati; e) le unità di osservazione; f) la descrizione del periodo di riferimento stabilito nell’atto delegato di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2, almeno 12 mesi prima dell’inizio dell’anno di riferimento pertinente.
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Disposizioni in merito ai dati ad hoc (Art. 6 Regolamento (UE) 2022/2379) — Testo vigente | Portale Normativo