Art. 5
Disposizioni in merito ai dati regolari
In vigore dal 23 nov 2022
Disposizioni in merito ai dati regolari
1. Le statistiche relative agli input e agli output delle attività agricole riguardano i seguenti domini e le seguenti tematiche:
a)
statistiche sulla produzione animale
i)
bestiame e carni,
ii)
uova e pulcini,
iii)
latte e prodotti lattiero-caseari;
b)
statistiche sulla produzione vegetale
i)
superficie di produzione e produzione vegetale,
ii)
bilanci delle colture,
iii)
pascoli;
c)
sui prezzi agricoli
i)
indici dei prezzi agricoli,
ii)
prezzi assoluti degli input,
iii)
prezzi e affitti dei terreni agricoli;
d)
statistiche sui nutrienti
i)
nutrienti nei fertilizzanti per l’agricoltura,
ii)
bilanci dei nutrienti;
e)
statistiche sui prodotti fitosanitari
i)
prodotti fitosanitari.
2. Le tematiche dettagliate, le relative frequenze di trasmissione e i relativi periodi di riferimento, nonché le dimensioni biologica e regionale, sono stabilite nell’allegato.
3. I dati sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) sotto forma di set di dati aggregati.
4. I dati sulla produzione biologica e sui prodotti conformi al regolamento (UE) 2018/848 sono integrati nei set di dati.
5. I dati regionali sono forniti a livello NUTS 2 come definito nel regolamento (CE) n. 1059/2003. Eccezionalmente, tali dati possono essere forniti soltanto a livello di unità territoriali NUTS 1 per la Germania.
6. Nel caso in cui una variabile abbia una prevalenza bassa o nulla in uno Stato membro, i valori di tale variabile possono essere esclusi dai set di dati trasmessi se lo Stato membro interessato ha debitamente giustificato l’esclusione della variabile alla Commissione (Eurostat).
7. Gli Stati membri rilevano, ai fini della compilazione di indici dei prezzi comparabili e per le variabili necessarie per i conti economici dell’agricoltura di cui al regolamento (CE) n. 138/2004, i pertinenti dati sui prezzi degli input e degli output agricoli, comprese le caratteristiche e le ponderazioni dei beni e dei servizi.
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per aggiungere, sopprimere o modificare le tematiche dettagliate di cui all’allegato, comprese le relative descrizioni.
Nell’esercitare il potere di adottare atti delegati ai sensi del primo comma, la Commissione si assicura che:
a)
gli atti delegati siano debitamente giustificati e non comportino considerevoli oneri o costi aggiuntivi per gli Stati membri o per i rispondenti;
b)
per un periodo di cinque anni consecutivi, non siano modificate più di quattro tematiche dettagliate, tra le quali al massimo una che sia nuova;
c)
siano avviati, ove necessario, gli studi di fattibilità di cui all’, e i loro risultati siano debitamente presi in considerazione.
9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare le frequenze di trasmissione, i periodi di riferimento e l’applicabilità delle dimensioni delle tematiche dettagliate di cui all’allegato.
Nell’esercitare il potere di adottare atti delegati ai sensi del primo comma, la Commissione si assicura che:
a)
gli atti delegati siano debitamente giustificati e non comportino considerevoli oneri o costi aggiuntivi per gli Stati membri o per i rispondenti;
b)
siano avviati gli studi di fattibilità di cui all’, e i loro risultati siano debitamente presi in considerazione.
10. La Commissione adotta atti di esecuzione per definire i set di dati da trasmettere alla Commissione (Eurostat). Tali atti di esecuzione specificano i seguenti elementi tecnici dei dati da fornire, se del caso:
a)
l’elenco delle variabili;
b)
la descrizione delle variabili, compresi gli aspetti seguenti:
i)
le caratteristiche dell’unità di osservazione,
ii)
l’unità di misura per le caratteristiche dell’unità di osservazione,
iii)
le dimensioni biologica e regionale per le caratteristiche dell’unità di osservazione;
una variabile è conteggiata come una combinazione di una caratteristica di un’unità di osservazione con l’unità di misura e una delle sue dimensioni;
c)
le unità di osservazione;
d)
i requisiti di precisione;
e)
le regole metodologiche;
f)
i termini per la trasmissione dei dati, tenendo conto del tempo necessario per produrre i dati nazionali conformemente ai criteri di qualità definiti all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 e della necessità di ridurre al minimo gli oneri e i costi amministrativi per gli Stati membri e i rispondenti; i termini per la trasmissione dei dati non sono modificati prima del 1o gennaio 2030.
Qualora individui la necessità di modificare i termini per la trasmissione dei dati, la Commissione avvia gli studi di fattibilità di cui all’ del presente regolamento e tiene debitamente conto dei risultati di tali studi di fattibilità. In caso di modifica dei termini per la trasmissione dei dati, tali termini sono ridotti al massimo del 20 % dei giorni che separano la fine del periodo di riferimento dal termine per la trasmissione dei dati stabilito nel primo atto di esecuzione adottato a norma del presente paragrafo, a meno che la riduzione del termine per la trasmissione dei dati sia dovuta unicamente all’introduzione di un approccio innovativo o all’uso di nuove fonti di dati digitali, quali l’osservazione della Terra o i big data, disponibili in tutti gli Stati membri.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2, almeno 12 mesi prima dell’inizio dell’anno di riferimento pertinente.
11. Se la Commissione ha adottato un atto delegato a norma dei paragrafi 8 o 9, ad eccezione di un atto delegato che modifica la dimensione biologica, l’atto di esecuzione di cui al paragrafo 10 può modificare, sostituire o aggiungere un massimo di 90 variabili in totale nel corso di un periodo di cinque anni consecutivi. Tale limite massimo non si applica tuttavia alle variabili relative al settore delle statistiche sui prodotti fitosanitari.
12. Gli Stati membri trasmettono i dati precontrollati e i relativi metadati utilizzando il formato tecnico specificato dalla Commissione (Eurostat) per ciascun set di dati. Per trasmettere i dati alla Commissione (Eurostat) è fatto ricorso ai servizi del punto di accesso unico.
Storico versioni
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