Art. 13

Contributo dell’Unione

In vigore dal 23 nov 2022
Contributo dell’Unione 1.   Ai fini dell’esecuzione del presente regolamento, l’Unione concede sovvenzioni a titolo del programma per il mercato unico istituito dal regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio (27) e conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (28) agli ISN e alle altre autorità nazionali di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, per: a) coprire i costi di realizzazione di rilevazioni di dati ad hoc; b) rafforzare la capacità di utilizzare fonti amministrative per compilare le statistiche richieste dal presente regolamento; c) realizzare indagini a campione al fine di raccogliere i dati sull’uso di prodotti fitosanitari in agricoltura per l’anno di riferimento 2026; d) sviluppare metodologie e approcci innovativi per adattare i sistemi di raccolta dei dati, incluse soluzioni digitali, per i requisiti del presente regolamento; e) realizzare gli studi pilota e di fattibilità di cui ; f) coprire i costi legati allo sviluppo e all’attuazione di metodi per ridurre i termini per la trasmissione dei dati. 2.   Il contributo finanziario dell’Unione a norma del presente articolo non può superare il 95 % dei costi ammissibili. 3.   L’importo del contributo finanziario dell’Unione a norma del presente articolo è stabilito conformemente alle disposizioni del programma per il mercato unico nell’ambito della procedura annuale di bilancio, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti. L’autorità di bilancio stabilisce lo stanziamento disponibile ogni anno.
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