Art. 9

Relazione della Commissione sulla pianificazione della prevenzione, della preparazione e della risposta

In vigore dal 23 nov 2022
Relazione della Commissione sulla pianificazione della prevenzione, della preparazione e della risposta 1.   In base alle informazioni fornite dagli Stati membri a norma dell' e ai risultati della valutazione di cui all', entro il 27 dicembre 2023 e successivamente ogni tre anni la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato dei lavori e sui progressi compiuti nella pianificazione della prevenzione, della preparazione e della risposta a livello dell'Unione. 2.   La relazione della Commissione include, se del caso, elementi di preparazione e di risposta transfrontaliere nelle regioni limitrofe. 3.   Sulla base della sua relazione, la Commissione può sostenere l'azione degli Stati membri mediante l'adozione di raccomandazioni generali sulla pianificazione della prevenzione, della preparazione e della risposta.
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