Art. 1
Oggetto
In vigore dal 23 nov 2022
Oggetto
1. Al fine di affrontare le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e le relative conseguenze, il presente regolamento stabilisce le norme riguardanti:
a)
il comitato per la sicurezza sanitaria (CSS);
b)
la pianificazione della prevenzione, della preparazione e della risposta, tra cui:
i)
i piani di preparazione a livello dell'Unione e a livello nazionale; e
ii)
le relazioni e le valutazioni della preparazione a livello nazionale;
c)
l'aggiudicazione congiunta per l'acquisto di contromisure mediche;
d)
la ricerca e l'innovazione di emergenza;
e)
la sorveglianza epidemiologica e il monitoraggio;
f)
la rete di sorveglianza epidemiologica;
g)
il sistema di allarme rapido e di reazione (SARR);
h)
la valutazione dei rischi;
i)
il coordinamento della risposta; e
j)
il riconoscimento di un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione.
2. Il presente regolamento istituisce:
a)
una rete di laboratori di riferimento dell'UE per la sanità pubblica;
b)
una rete per le sostanze di origine umana; e
c)
un comitato consultivo competente per le emergenze di sanità pubblica a livello dell'Unione e per il riconoscimento di tali emergenze.
3. In linea con gli approcci «One Health» e «salute in tutte le politiche», l'attuazione del presente regolamento è sostenuta da finanziamenti provenienti dai pertinenti programmi e strumenti dell'Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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