Art. 8

Divieto di utilizzare aeromobili per la cattura del pesce

In vigore dal 23 nov 2022
Divieto di utilizzare aeromobili per la cattura del pesce 1.   I pescherecci dell’Unione, comprese le navi ausiliarie e le navi d’appoggio, non utilizzano aeromobili o velivoli senza pilota come attrezzature ausiliarie per la pesca. Qualsiasi operazione di pesca effettuata nella zona con l’ausilio di aeromobili o di velivoli senza pilota è comunicata immediatamente allo Stato membro di bandiera, alla Commissione o a un organismo da essa designato. La Commissione, o un organismo da essa designato, ne informa senza indugio il segretariato della IOTC. 2.   È possibile utilizzare aeromobili o velivoli senza pilota a fini scientifici e di monitoraggio, controllo e sorveglianza.
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