Art. 7

Verdesca

In vigore dal 23 nov 2022
Verdesca 1.   Le catture di verdesca (Prionace glauca) effettuate dai pescherecci dell’Unione sono registrate nel giornale di pesca a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1224/2009. 2.   Gli Stati membri attuano programmi di raccolta dei dati volti a migliorare la rilevazione di dati precisi relativi alle catture, allo sforzo, alle dimensioni e ai rigetti di verdesca. Gli Stati membri comunicano i dati relativi alle catture di verdesca a norma dell’, paragrafo 1. 3.   Gli Stati membri includono nella loro relazione di attuazione informazioni sulle azioni intraprese per monitorare le catture di verdesca conformemente all’, paragrafo 5. 4.   Gli Stati membri sono incoraggiati a intraprendere ricerche scientifiche sulla verdesca che forniscano informazioni sulle principali caratteristiche biologiche, ecologiche e comportamentali, sul ciclo di vita, sulle migrazioni, sulla sopravvivenza post-rilascio e sugli orientamenti per il rilascio in condizioni di sicurezza e l’identificazione delle zone di crescita, nonché sul miglioramento delle pratiche di pesca. Tali informazioni sono incluse nelle relazioni trasmesse alla Commissione a norma dell’, paragrafo 6.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2022:2343:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo