Art. 6

Istioforidi

In vigore dal 23 nov 2022
Istioforidi 1.   I pescherecci dell’Unione non detengono a bordo, trasbordano o sbarcano esemplari di marlin striato (Tetrapturus audax), marlin nero (Istiompax indica), marlin azzurro (Makaira nigricans) o pesce vela del Pacifico (Istiophorus platypterus) con una lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore) inferiore a 60 cm. Se catturano tali pesci, li rilasciano immediatamente in mare, in maniera tale da massimizzare il potenziale di sopravvivenza dopo il rilascio senza compromettere la sicurezza dell’equipaggio. 2.   I pescherecci dell’Unione che catturano marlin striato, marlin nero, marlin azzurro o pesce vela del Pacifico registrano i pertinenti dati sulle catture e lo sforzo di pesca conformemente all’allegato 1. 3.   Gli Stati membri attuano un programma di raccolta dei dati volto a garantire l’accurata rilevazione delle catture di marlin striato, marlin nero, marlin azzurro o pesce vela del Pacifico a norma dell’, paragrafo 1. 4.   Gli Stati membri riferiscono in merito alle azioni intraprese per monitorare le catture e gestire le attività di pesca ai fini dello sfruttamento sostenibile e della conservazione del marlin striato, del marlin nero, del marlin azzurro e del pesce vela del Pacifico nella rispettiva relazione scientifica nazionale a norma dell’, paragrafo 6.
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