Art. 54
Procedura di modifica
In vigore dal 23 nov 2022
Procedura di modifica
1. Ove necessario per attuare nel diritto dell’Unione le modifiche o le integrazioni delle vigenti risoluzioni della IOTC che diventano vincolanti per l’Unione, e nella misura in cui le modifiche al diritto dell’Unione non vadano oltre quanto indicato dalle risoluzioni della IOTC, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di modificare:
a)
la descrizione dei FAD di cui all’;
b)
i porti della PCC da utilizzare per il trasbordo di cui all’;
c)
le informazioni per peschereccio per l’elenco dei pescherecci in attività che praticano la pesca del tonno e del pesce spada di cui all’, paragrafo 3;
d)
la percentuale della copertura di osservazione di cui all’, paragrafo 1;
e)
la copertura dei campionatori per la pesca artigianale di cui all’, paragrafo 1;
f)
le condizioni di nolo di cui all’, paragrafo 1;
g)
la percentuale di ispezioni per gli sbarchi in porto di cui all’, paragrafo 1;
h)
i termini per la presentazione delle relazioni indicati all’, paragrafi 1 e 3, all’, paragrafo 5, e all’;
i)
gli allegati da 1 a 10;
j)
i riferimenti agli atti internazionali di cui all’, paragrafo 3, lettera a), all’, paragrafo 4, all’, paragrafo 4, all’, paragrafo 4, all’, paragrafo 3, all’, paragrafi 3 e 4, all’, paragrafo 3, all’, paragrafi 3 e 4, all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 1.
2. Qualsiasi modifica adottata ai sensi del paragrafo 1 è rigorosamente limitata all’attuazione nel diritto dell’Unione delle modifiche e delle integrazioni delle risoluzioni della IOTC in questione che sono vincolanti per l’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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