Art. 51

Comunicazione dei dati

In vigore dal 23 nov 2022
Comunicazione dei dati 1.   Non oltre il 15 giugno di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per l’anno civile precedente e utilizzando la tabella di cui all’allegato II della CMM 18/07, le informazioni relative agli elementi seguenti: a) le stime delle catture totali per specie e attrezzo, se possibile trimestrali, suddivise, ove possibile, tra catture detenute in peso vivo e rigetti in peso vivo o in numero di esemplari, per tutte le specie rientranti nel mandato della IOTC e le specie di elasmobranchi più comunemente catturate in base alle catture e agli incidenti registrati; b) i dati sulle catture totali concernenti i cetacei, le tartarughe marine e gli uccelli marini di cui rispettivamente agli ; c) per le attività di pesca con reti a cianciolo e con lenze e canne, i dati sulle catture e sullo sforzo stratificati in base al metodo di pesca ed estrapolati alle catture totali nazionali mensili per ciascun attrezzo; anche i documenti che descrivono le procedure di estrapolazione sono trasmessi regolarmente; d) per la pesca con palangari, i dati sulle catture per specie, in numero di esemplari o in peso, e sullo sforzo espresso in numero di ami utilizzati comunicati per strati di 5° e per strati mensili; anche i documenti che descrivono le procedure di estrapolazione sono trasmessi regolarmente; e) una sintesi delle più recenti catture di tonno albacora conformemente all’; f) le catture nulle, da comunicare utilizzando la tabella di cui all’allegato II della CMM 18/07. 2.   In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri includono i seguenti dati sullo sforzo di pesca della flotta con reti a cianciolo che utilizza navi d’appoggio e FAD: a) il numero e le caratteristiche delle navi d’appoggio con reti a cianciolo che operano sotto la loro bandiera o che prestano assistenza alle navi con reti a cianciolo operanti sotto la loro bandiera o autorizzate a operare nella loro ZEE, che sono state attive nella zona; b) il numero e i giorni in mare delle navi con reti a cianciolo o delle navi d’appoggio con reti a cianciolo per strati di 1° e per mese, che devono essere comunicati dallo Stato membro di bandiera della nave d’appoggio; c) le posizioni, le date e l’ora della cala, l’identificatore e il tipo di FAD e le caratteristiche di progettazione di ciascun FAD. 3.   Le informazioni di cui al paragrafo 1, per tipo di nave e in riferimento ai dati provvisori e definitivi, sono trasmesse alla Commissione alle date seguenti: a) i dati provvisori per le flotte di pescherecci con palangari operanti nelle acque d’altura relativi all’anno precedente sono trasmessi non oltre il 15 giugno di ogni anno; i dati definitivi sono trasmessi non oltre il 15 dicembre di ogni anno; b) i dati definitivi per tutte le altre flotte, comprese le navi d’appoggio, sono trasmessi non oltre il 15 giugno di ogni anno. 4.   La Commissione analizza le informazioni e le inoltra al segretariato della IOTC entro i termini specifici previsti dal presente regolamento. 5.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, 75 giorni prima della riunione annuale della IOTC, le informazioni relative all’anno civile precedente, comprendenti le informazioni sulle azioni intraprese per attuare i loro obblighi di comunicazione per tutte le attività di pesca regolamentate dalla IOTC, comprese le catture di specie di squali associate a tali attività di pesca, in particolare le misure adottate per migliorare la raccolta dei dati sulle catture dirette e accidentali. La Commissione raccoglie le informazioni in una relazione di attuazione dell’Unione, che trasmette al segretariato della IOTC. 6.   Gli Stati membri di bandiera trasmettono annualmente alla Commissione, al più tardi 45 giorni prima della sessione del comitato scientifico della IOTC, alla data comunicata dalla Commissione, una relazione scientifica nazionale contenente le informazioni seguenti: a) le statistiche generali sulla pesca; b) la relazione sull’attuazione delle raccomandazioni del comitato; c) i progressi compiuti nello svolgimento della ricerca di cui all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 4, e all’, paragrafo 5; e d) altre informazioni pertinenti relative alle attività di pesca di specie regolamentate dalla IOTC, nonché di squali, altri sottoprodotti e catture accessorie. 7.   La relazione di cui al paragrafo 6 è redatta secondo il modello prescritto dal comitato scientifico della IOTC. La Commissione invia agli Stati membri di bandiera il modello richiesto. La Commissione analizza le informazioni contenute nella relazione e le raccoglie in una relazione dell’Unione, che trasmette al segretariato della IOTC.
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Comunicazione dei dati (Art. 51 Regolamento (UE) 2022/2343) — Testo vigente | Portale Normativo