Art. 50
Elenco IOTC provvisorio delle navi INN
In vigore dal 23 nov 2022
Elenco IOTC provvisorio delle navi INN
1. Al fine di impedire che un peschereccio dell’Unione figurante nella proposta di elenco IOTC delle navi INN di cui all’ sia inserito nell’elenco IOTC provvisorio delle navi INN, lo Stato membro di bandiera trasmette alla Commissione le seguenti informazioni comprovanti che:
a)
il peschereccio ha rispettato le condizioni della sua autorizzazione per tutto il periodo pertinente e:
—
ha svolto le attività di pesca in conformità delle CMM;
—
ha svolto le attività di pesca nelle acque soggette alla giurisdizione di uno Stato costiero in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari di tale Stato costiero; o
—
ha esercitato esclusivamente la pesca di specie non contemplate dall’accordo; o
b)
sono state adottate misure repressive efficaci per contrastare le attività di pesca INN in questione, comprese azioni penali e l’applicazione di sanzioni adeguatamente severe per essere efficaci nel garantire il rispetto delle norme e scoraggiare ulteriori infrazioni.
2. La Commissione esamina le informazioni di cui al paragrafo 1 e le inoltra senza indugio al segretariato della IOTC.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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