Art. 47
Presunte infrazioni segnalate dagli Stati membri
In vigore dal 23 nov 2022
Presunte infrazioni segnalate dagli Stati membri
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, almeno 80 giorni prima della riunione annuale della IOTC, utilizzando il modulo di cui all’allegato I della CMM 18/03, ogni informazione documentata che indichi possibili casi di inosservanza, da parte di qualsiasi peschereccio, delle misure di conservazione e di gestione della IOTC nella zona nel corso degli ultimi due anni. La Commissione esamina tali informazioni e, se opportuno, le trasmette al segretariato della IOTC almeno 70 giorni prima della riunione del comitato di conformità.
2. Le informazioni documentate di cui al paragrafo 1 sono accompagnate dalle informazioni relative all’attività di pesca INN di ciascuna delle navi elencate, comprese:
a)
le relazioni sulle presunte attività di pesca INN relative alle CMM in vigore;
b)
le informazioni sugli scambi commerciali acquisite sulla base delle statistiche pertinenti, ad esempio quelle ricavate da documenti statistici e da altre statistiche nazionali o internazionali verificabili;
c)
le informazioni acquisite da altre fonti o raccolte da zone di pesca, quali:
—
le informazioni ricavate dalle ispezioni effettuate in porto o in mare;
—
le informazioni provenienti dagli Stati costieri, compresi i dati del trasponditore VMS o del sistema di identificazione automatica (AIS), i dati di sorveglianza provenienti da satelliti o da altri mezzi aerei o marittimi;
—
i programmi della IOTC, a meno che il programma non preveda che le informazioni raccolte siano tenute riservate; o
—
le informazioni e l’intelligence raccolte da terzi.
Storico versioni
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