Art. 42

Notifica preventiva

In vigore dal 23 nov 2022
Notifica preventiva 1.   In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, la notifica preventiva è effettuata almeno 24 ore prima dell’ora prevista di arrivo in porto o immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di pesca, se la distanza temporale dal porto è inferiore a 24 ore. 2.   In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, le informazioni che devono essere comunicate dai comandanti dei pescherecci di paesi terzi o dai loro rappresentanti sono le informazioni richieste a norma dell’allegato 10 del presente regolamento che sono accompagnate da un certificato di cattura convalidato a norma del capo III del regolamento (CE) n. 1005/2008 se tali pescherecci di paesi terzi detengono a bordo prodotti della pesca regolamentati dalla IOTC. 3.   La notifica preventiva di cui all’ del regolamento (CE) n. 1005/2008 e le informazioni richieste a norma del paragrafo 2 del presente articolo possono essere trasmesse per via elettronica attraverso l’applicazione e-PSM. 4.   Gli Stati membri di approdo possono chiedere informazioni supplementari al fine di stabilire se i pescherecci di cui al paragrafo 1 abbiano partecipato ad attività di pesca INN o ad attività correlate.
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