Art. 40
Certificato di cattura del tonno obeso
In vigore dal 23 nov 2022
Certificato di cattura del tonno obeso
1. Tutto il tonno obeso importato nel territorio di uno Stato membro è accompagnato da un documento statistico per il tonno obeso della IOTC, quale previsto all’allegato 8, o da un certificato di riesportazione del tonno obeso della IOTC conforme ai requisiti di cui all’allegato 9.
2. In deroga al paragrafo 1, il tonno obeso catturato da pescherecci con reti a cianciolo o da pescherecci con lenze e canne (esche vive) e destinato principalmente all’industria conserviera della zona non è soggetto a tale requisito statistico.
3. I documenti di cui al paragrafo 1 sono convalidati secondo il formato di cui all’allegato IV della CMM 03/03 e le seguenti norme:
a)
il documento statistico per il tonno obeso della IOTC è convalidato dallo Stato membro di bandiera del peschereccio che ha catturato il tonno o, se il peschereccio opera nell’ambito di un contratto di nolo, dallo Stato che ha esportato il tonno;
b)
il certificato di riesportazione del tonno obeso della IOTC è convalidato dallo Stato che ha riesportato il tonno;
c)
i documenti statistici per il tonno obeso catturato dai pescherecci dell’Unione possono essere convalidati dallo Stato membro in cui sono sbarcati i prodotti, a condizione che i quantitativi corrispondenti di tonno obeso siano esportati al di fuori dell’Unione a partire dal territorio degli Stati membri di sbarco.
4. Entro il 15 marzo di ogni anno, per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre dell’anno precedente, ed entro il 15 settembre di ogni anno, per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno dell’anno in corso, gli Stati membri che importano tonno obeso comunicano alla Commissione i dati raccolti nell’ambito del programma di documentazione statistica per il tonno obeso, utilizzando il formato di cui all’allegato III della CMM 03/03. La Commissione esamina le informazioni e le inoltra al segretariato della IOTC rispettivamente entro il 1o aprile ed entro il 1o ottobre.
5. Appena ricevono i dati sulle importazioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo, gli Stati membri che esportano tonno obeso esaminano i dati sulle esportazioni e comunicano annualmente alla Commissione l’esito di tale esame a norma dell’, paragrafo 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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