Art. 38

Pescherecci battenti bandiera di comodo

In vigore dal 23 nov 2022
Pescherecci battenti bandiera di comodo Per quanto riguarda le grandi tonniere con palangari battenti bandiera di comodo, gli Stati membri: a) negano lo sbarco e il trasbordo ai pescherecci battenti bandiera di comodo impegnati in attività di pesca che riducono l’efficacia delle misure di cui al presente regolamento o di quelle adottate dalla IOTC; b) adottano tutte le misure possibili per esortare i loro importatori, trasportatori e altri operatori interessati ad astenersi dal commerciare e trasbordare tonnidi e specie affini catturati da pescherecci che esercitano attività di pesca battendo una bandiera di comodo; c) informano il pubblico delle attività di pesca praticate da grandi tonniere con palangari battenti bandiera di comodo e che riducono l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione della IOTC ed esortano il pubblico a non acquistare il pesce catturato da tali pescherecci; d) esortano i loro fabbricanti e altri operatori economici interessati a impedire che le loro navi e le loro attrezzature o dispositivi siano utilizzati per operazioni di pesca svolte da pescherecci con palangari battenti bandiera di comodo; e e) monitorano e scambiano informazioni sulle attività dei pescherecci battenti bandiera di comodo, comprese le attività di campionamento in porto svolte dal segretariato della IOTC.
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