Art. 30

Programma di osservazione regionale

In vigore dal 23 nov 2022
Programma di osservazione regionale 1.   Al fine di migliorare la raccolta dei dati scientifici, i pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri e quelli di lunghezza inferiore a 24 metri operanti al di fuori della ZEE di uno Stato membro provvedono affinché durante le attività di pesca nella zona almeno il 5 % del numero di operazioni o cale per ciascun tipo di attrezzo sia coperto da osservatori autorizzati dal programma di osservazione regionale. 2.   Quando i pescherecci con reti a cianciolo ospitano a bordo un osservatore di cui al paragrafo 1, detto osservatore monitora anche le catture allo sbarco per determinare la composizione delle catture di tonno obeso. 3.   Il paragrafo 2 non si applica agli Stati membri che già dispongono di un programma di campionamento la cui copertura soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1.
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