Art. 27
Obblighi per gli Stati membri che rilasciano le autorizzazioni di pesca
In vigore dal 23 nov 2022
Obblighi per gli Stati membri che rilasciano le autorizzazioni di pesca
1. Gli Stati membri:
a)
autorizzano i loro pescherecci a operare nella zona solo se sono in grado di adempiere ai requisiti e alle responsabilità previsti dall’accordo IOTC, dal presente regolamento e dalle CMM;
b)
adottano le misure necessarie per garantire che i loro pescherecci rispettino il presente regolamento e le CMM;
c)
adottano le misure necessarie per garantire che i loro pescherecci ausiliari tengano a bordo certificati d’immatricolazione dei pescherecci validi e autorizzazioni di pesca o di trasbordo valide;
d)
garantiscono che i loro pescherecci autorizzati non abbiano precedenti di pesca INN o che, se un peschereccio ha tali precedenti, il nuovo proprietario abbia fornito prove sufficienti che:
—
i proprietari e gli operatori precedenti non hanno alcun interesse giuridico, effettivo o finanziario in tale peschereccio, né controllo su di esso;
—
le parti interessate dall’incidente INN hanno ufficialmente risolto la questione e le sanzioni sono state applicate integralmente; e
—
tenuto conto di tutti i fatti rilevanti, i loro pescherecci ausiliari non esercitano né sono associati ad attività di pesca INN;
e)
nella misura resa possibile dalla normativa nazionale, garantiscono che i proprietari e gli operatori dei loro pescherecci ausiliari non partecipano né sono associati ad attività di pesca tonniera praticate da pescherecci non iscritti nel registro IOTC di cui all’, paragrafo 1; e
f)
adottano le misure necessarie per garantire che, nella misura resa possibile dalla normativa nazionale, i proprietari dei pescherecci ausiliari iscritti nel registro IOTC di cui all’, paragrafo 1, siano cittadini o persone giuridiche dello Stato membro di bandiera, in modo che ove necessario possano essere intraprese azioni di controllo o di repressione nei loro confronti.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, o a un organismo da essa designato, l’esito del riesame delle azioni e delle misure adottate a norma paragrafo 1 del presente articolo, a norma dell’, paragrafo 5.
3. Gli Stati membri che rilasciano licenze ai loro pescherecci autorizzati comunicano ogni anno alla Commissione, o a un organismo da essa designato, tutte le misure adottate conformemente all’allegato I della CMM 05/07, utilizzando il formato di cui all’allegato II della CMM 05/07 e conformemente all’ del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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