Art. 26

Autorizzazione dei pescherecci

In vigore dal 23 nov 2022
Autorizzazione dei pescherecci 1.   Gli Stati membri rilasciano un’autorizzazione di pesca per le specie regolamentate dalla IOTC per i pescherecci battenti la loro bandiera a norma dell’ del regolamento (UE) 2017/2403. 2.   Gli Stati membri presentano alla Commissione un modello aggiornato dell’autorizzazione ufficiale di pesca al di fuori delle giurisdizioni nazionali e aggiornano tali informazioni nel modello ogniqualvolta necessario. La Commissione inoltra senza indugio le suddette informazioni al segretariato della IOTC. Il modello contiene le informazioni seguenti: a) nome dell’autorità competente; b) nome e recapito del personale dell’autorità competente; c) firma del personale dell’autorità competente; e d) timbro ufficiale dell’autorità competente. 3.   Il modello di cui al paragrafo 2 è utilizzato esclusivamente a fini di monitoraggio, controllo e sorveglianza. Una differenza tra il modello e l’autorizzazione tenuta a bordo del peschereccio non costituisce un’infrazione, ma induce lo Stato responsabile del controllo a chiarire la questione con l’autorità competente designata dello Stato di bandiera del peschereccio interessato.
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Autorizzazione dei pescherecci (Art. 26 Regolamento (UE) 2022/2343) — Testo vigente | Portale Normativo