Art. 26
Autorizzazione dei pescherecci
In vigore dal 23 nov 2022
Autorizzazione dei pescherecci
1. Gli Stati membri rilasciano un’autorizzazione di pesca per le specie regolamentate dalla IOTC per i pescherecci battenti la loro bandiera a norma dell’ del regolamento (UE) 2017/2403.
2. Gli Stati membri presentano alla Commissione un modello aggiornato dell’autorizzazione ufficiale di pesca al di fuori delle giurisdizioni nazionali e aggiornano tali informazioni nel modello ogniqualvolta necessario. La Commissione inoltra senza indugio le suddette informazioni al segretariato della IOTC. Il modello contiene le informazioni seguenti:
a)
nome dell’autorità competente;
b)
nome e recapito del personale dell’autorità competente;
c)
firma del personale dell’autorità competente; e
d)
timbro ufficiale dell’autorità competente.
3. Il modello di cui al paragrafo 2 è utilizzato esclusivamente a fini di monitoraggio, controllo e sorveglianza. Una differenza tra il modello e l’autorizzazione tenuta a bordo del peschereccio non costituisce un’infrazione, ma induce lo Stato responsabile del controllo a chiarire la questione con l’autorità competente designata dello Stato di bandiera del peschereccio interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2022:2343:oj#art-26