Art. 23
Documentazione a bordo dei pescherecci dell’Unione
In vigore dal 23 nov 2022
Documentazione a bordo dei pescherecci dell’Unione
1. I pescherecci dell’Unione tengono un giornale di pesca a norma del presente regolamento. Le registrazioni originali contenute nel giornale di pesca sono conservate a bordo del peschereccio per almeno 12 mesi.
2. I pescherecci dell’Unione tengono a bordo documenti validi rilasciati dall’autorità competente dello Stato membro di bandiera, ivi compresi:
a)
licenza, permesso o autorizzazione di pesca e relative condizioni;
b)
nome del peschereccio;
c)
porto in cui è immatricolato il peschereccio e numero (o numeri) di immatricolazione;
d)
indicativo internazionale di chiamata;
e)
nome e indirizzo del proprietario (o dei proprietari) e, se del caso, del noleggiatore;
f)
lunghezza fuori tutto; e
g)
potenza del motore in kW/cavalli, se del caso.
3. Gli Stati membri verificano periodicamente, almeno una volta l’anno, la validità dei documenti da tenere a bordo dei pescherecci.
4. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i documenti tenuti a bordo e le eventuali successive modifiche siano rilasciati e certificati dall’autorità competente e che i pescherecci siano contrassegnati in modo da poter essere facilmente identificati con norme internazionali generalmente accettate, quali le specifiche standard della FAO relative alla marcatura e all’identificazione dei pescherecci.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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