Art. 23

Documentazione a bordo dei pescherecci dell’Unione

In vigore dal 23 nov 2022
Documentazione a bordo dei pescherecci dell’Unione 1.   I pescherecci dell’Unione tengono un giornale di pesca a norma del presente regolamento. Le registrazioni originali contenute nel giornale di pesca sono conservate a bordo del peschereccio per almeno 12 mesi. 2.   I pescherecci dell’Unione tengono a bordo documenti validi rilasciati dall’autorità competente dello Stato membro di bandiera, ivi compresi: a) licenza, permesso o autorizzazione di pesca e relative condizioni; b) nome del peschereccio; c) porto in cui è immatricolato il peschereccio e numero (o numeri) di immatricolazione; d) indicativo internazionale di chiamata; e) nome e indirizzo del proprietario (o dei proprietari) e, se del caso, del noleggiatore; f) lunghezza fuori tutto; e g) potenza del motore in kW/cavalli, se del caso. 3.   Gli Stati membri verificano periodicamente, almeno una volta l’anno, la validità dei documenti da tenere a bordo dei pescherecci. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti i documenti tenuti a bordo e le eventuali successive modifiche siano rilasciati e certificati dall’autorità competente e che i pescherecci siano contrassegnati in modo da poter essere facilmente identificati con norme internazionali generalmente accettate, quali le specifiche standard della FAO relative alla marcatura e all’identificazione dei pescherecci.
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