Art. 21
Tartarughe marine
In vigore dal 23 nov 2022
Tartarughe marine
1. I pescherecci dell’Unione applicano le seguenti misure di mitigazione:
a)
i pescherecci con palangari trasportano taglialenze e slamatori al fine di agevolare l’adeguata manipolazione e il rapido rilascio delle tartarughe marine (specie delle famiglie Cheloniidae e Dermochelyidae) catturate o impigliate, adottando tutte le misure ragionevoli per garantire il rilascio e la manipolazione in condizioni di sicurezza conformemente agli orientamenti della IOTC in materia di manipolazione;
b)
nella misura del possibile i pescherecci con reti a cianciolo:
—
evitano di accerchiare tartarughe marine; se una tartaruga marina è accerchiata o impigliata, adottano le misure praticabili per il rilascio in condizioni di sicurezza della tartaruga conformemente agli orientamenti della IOTC in materia di manipolazione;
—
rilasciano tutte le tartarughe marine trovate impigliate nei FAD o in attrezzi da pesca;
—
se una tartaruga marina è impigliata nella rete, interrompono il sollevamento della rete non appena la tartaruga emerge dall’acqua; prima di riprendere il sollevamento della rete, l’operatore libera la tartaruga senza ferirla e le presta le necessarie cure prima di rimetterla in acqua; e
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sono provvisti e, se del caso, utilizzano coppi per manipolare le tartarughe marine.
2. Se possibile, i pescherecci dell’Unione portano a bordo al più presto le tartarughe marine catturate in coma o inattive e prestano loro le necessarie cure, anche adoperandosi per la rianimazione, prima di rimetterle in acqua in condizioni di sicurezza.
3. Gli Stati membri garantiscono che i pescherecci dell’Unione utilizzino tecniche adeguate di mitigazione, identificazione, manipolazione e liberazione dall’amo e tengano a bordo tutta l’attrezzatura necessaria per il rilascio delle tartarughe marine, adottando tutte le misure ragionevoli conformemente agli orientamenti in materia di manipolazione di cui alle schede di identificazione delle tartarughe marine della IOTC previste negli orientamenti della IOTC in materia di manipolazione di cui al paragrafo 1, lettera a).
4. Gli Stati membri riferiscono in merito all’attuazione degli orientamenti dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) per ridurre la mortalità della tartaruga marina nell’ambito delle operazioni di pesca.
5. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutti i dati sulle interazioni dei rispettivi pescherecci con le tartarughe marine, a norma dell’, paragrafo 1. Tali dati comprendono il livello del giornale di pesca o della copertura di osservazione e una stima della mortalità totale delle tartarughe marine catturate accidentalmente nelle loro attività di pesca.
6. I pescherecci dell’Unione registrano nel giornale di pesca tutti gli incidenti che coinvolgono tartarughe marine durante le operazioni di pesca, compreso lo stato al momento del rilascio (vive o morte), conformemente all’ del regolamento (CE) n. 1224/2009. Comunicano tali incidenti ai rispettivi Stati membri di bandiera indicando, ove possibile, la specie, il luogo della cattura, le condizioni, le azioni intraprese a bordo e il luogo di rilascio. Gli Stati membri trasmettono tali informazioni alla Commissione a norma dell’, paragrafo 1.
Storico versioni
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