Art. 20

Cetacei

In vigore dal 23 nov 2022
Cetacei 1.   Ai pescherecci dell’Unione è vietato calare intenzionalmente reti a cianciolo intorno a un cetaceo nella zona, se l’animale è avvistato prima dell’inizio della cala. 2.   Se un cetaceo è accerchiato involontariamente in una rete a cianciolo o catturato da un altro tipo di attrezzo durante le attività di pesca di tonnidi e specie affini associate ai cetacei, i pescherecci dell’Unione: a) adottano tutte le misure ragionevoli per garantirne il rilascio in condizioni di sicurezza, in linea con gli orientamenti del comitato scientifico della IOTC sulle migliori prassi per il rilascio e la manipolazione in condizioni di sicurezza dei cetacei, tenendo conto della sicurezza dell’equipaggio; b) segnalano l’incidente allo Stato membro di bandiera del peschereccio, fornendo le informazioni seguenti: — la specie (se nota); — il numero di esemplari; — una breve descrizione dell’interazione, compresi se possibile il modo dettagliato e il motivo circostanziato per cui si è verificata l’interazione; — il luogo dell’accerchiamento; — le misure adottate per garantire il rilascio in condizioni di sicurezza; e — una valutazione delle condizioni dell’animale al momento del rilascio, segnalando anche se il cetaceo è stato rilasciato vivo ma è morto successivamente. 3.   Gli Stati membri comunicano le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo tramite i giornali di pesca a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1224/2009, compreso lo stato al momento del rilascio (vivo o morto) o, in caso di presenza a bordo di un osservatore, tramite i programmi di osservazione e le inviano alla Commissione a norma dell’, paragrafi 1 e 5.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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