Art. 16

Squali alalunga

In vigore dal 23 nov 2022
Squali alalunga 1.   I pescherecci dell’Unione non detengono a bordo, trasbordano, sbarcano, immagazzinano, vendono né mettono in vendita parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus). 2.   In deroga al paragrafo 1, gli osservatori scientifici sono autorizzati a raccogliere campioni biologici di squali alalunga prelevati nella zona che risultano morti al momento del salpamento, a condizione che i campioni facciano parte di un progetto di ricerca approvato dal comitato scientifico della IOTC o dal gruppo di lavoro della IOTC sugli ecosistemi e le catture accessorie. 3.   Se possibile, gli Stati membri e la Commissione si adoperano per svolgere ricerche sugli squali alalunga prelevati nella zona al fine di individuare potenziali zone per la crescita.
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