Art. 13

Operazioni di trasbordo

In vigore dal 23 nov 2022
Operazioni di trasbordo 1.   Le operazioni di trasbordo in porto possono essere effettuate soltanto nel rispetto della procedura seguente: a) almeno 48 ore prima del trasbordo, il comandante del peschereccio dell’Unione comunica alle autorità dello Stato di approdo le seguenti informazioni: — il nome del peschereccio e il suo numero nel registro dei pescherecci della IOTC; — il nome della nave da trasporto e il prodotto da trasbordare; — il quantitativo di ogni prodotto da trasbordare; — la data e il luogo del trasbordo; — le principali zone di pesca di cattura dei tonnidi e specie affini e degli squali; b) il comandante del peschereccio dell’Unione registra e trasmette per via elettronica una dichiarazione di trasbordo a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1224/2009. 2.   Non oltre 15 giorni dal trasbordo, il comandante del peschereccio dell’Unione interessato compila la dichiarazione di trasbordo della IOTC e la trasmette al proprio Stato membro di bandiera, in una delle lingue ufficiali della IOTC, insieme al numero attribuito al peschereccio nel registro dei pescherecci della IOTC. Entro 24 ore dal trasbordo, il comandante della nave da trasporto dell’Unione compila e trasmette alle autorità competenti dello Stato di approdo la dichiarazione di trasbordo della IOTC in una delle lingue ufficiali della IOTC.
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Operazioni di trasbordo (Art. 13 Regolamento (UE) 2022/2343) — Testo vigente | Portale Normativo