Art. 11

Divieto di utilizzare luci artificiali per attirare i pesci

In vigore dal 23 nov 2022
Divieto di utilizzare luci artificiali per attirare i pesci 1.   I pescherecci dell’Unione non utilizzano, installano o azionano luci artificiali di superficie o sommerse allo scopo di concentrare i tonnidi e le specie affini oltre le loro acque territoriali. 2.   È vietato l’uso di luci sui FAD derivanti. 3.   Se i pescherecci dell’Unione avvistano FAD derivanti dotati di luci artificiali nella zona, li rimuovono immediatamente e li riportano in porto. 4.   I pescherecci dell’Unione non svolgono attività di pesca intorno o in prossimità di navi o FAD derivanti dotati di luci artificiali allo scopo di attirare i tonnidi e le specie affini nella zona. 5.   Le luci di navigazione e le luci necessarie a garantire condizioni di lavoro sicure non sono soggette al divieto di cui al paragrafo 1.
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