Art. 1

Segnalazioni riguardanti ulteriori metriche di controllo della liquidità su base individuale e consolidata

In vigore dal 21 nov 2022
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 è così modificato: 1) l’articolo 18 è sostituito dal seguente: «Articolo 18 Segnalazioni riguardanti ulteriori metriche di controllo della liquidità su base individuale e consolidata Nel segnalare le informazioni sulle ulteriori metriche per il controllo della liquidità conformemente all’articolo 430, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale e consolidata, gli enti presentano le informazioni come segue: a) i grandi enti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 146, del regolamento (UE) n. 575/2013 presentano con frequenza mensile le informazioni di cui al modello 66.1 che figura nell’allegato XXII del presente regolamento conformemente alle istruzioni di cui all’allegato XXIII del presente regolamento, le informazioni di cui ai modelli 67, 68, 69 e 70 che figurano nell’allegato XVIII del presente regolamento conformemente alle istruzioni di cui all’allegato XIX del presente regolamento e le informazioni di cui al modello 71 che figura nell’allegato XX del presente regolamento conformemente alle istruzioni di cui all’allegato XXI del presente regolamento; b) gli enti piccoli e non complessi ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 145, del regolamento (UE) n. 575/2013 presentano con frequenza trimestrale le informazioni di cui al modello 66.1 che figura nell’allegato XXII del presente regolamento conformemente alle istruzioni di cui all’allegato XXIII del presente regolamento, le informazioni di cui al modello 67 che figura nell’allegato XVIII del presente regolamento conformemente alle istruzioni di cui all’allegato XIX del presente regolamento e le informazioni di cui al modello 71 che figura nell’allegato XX del presente regolamento conformemente alle istruzioni di cui all’allegato XXI del presente regolamento; c) gli enti che non rientrano nell’ambito di applicazione delle lettere a) e b) presentano con frequenza mensile le informazioni di cui al modello 66.1 che figura nell’allegato XXII conformemente alle istruzioni di cui all’allegato XXIII, le informazioni di cui ai modelli 67, 68 e 69 che figurano nell’allegato XVIII conformemente alle istruzioni di cui all’allegato XIX e le informazioni di cui al modello 71 che figurano nell’allegato XX conformemente alle istruzioni di cui all’allegato XXI del presente regolamento.»; 2) l’articolo 19 è così modificato: a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate con le frequenze seguenti: a) le informazioni specificate nell’allegato XVI, parti A, B e D, con frequenza trimestrale; b) le informazioni specificate nell’allegato XVI, parte C, con frequenza annuale; c) le informazioni specificate nell’allegato XVI, parte E, con frequenza semestrale. 3.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate come segue: a) gli enti presentano le informazioni specificate nell’allegato XVI, parte A; b) i grandi enti presentano le informazioni specificate nell’allegato XVI, parti B, C ed E; c) gli enti che non sono né grandi enti né enti piccoli e non complessi presentano le informazioni specificate nell’allegato XVI, parti B, C ed E, se il livello di gravame sulle attività dell’ente, calcolato conformemente all’allegato XVII, punto 1.6.9, è pari o superiore al 15 %; d) gli enti segnalano le informazioni specificate nell’allegato XVI, parte D, solo se emettono obbligazioni di cui all’articolo 52, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). (*1)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).»;" Si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all’articolo 4, paragrafo 3. b) il paragrafo 4 è soppresso; 3) l’articolo 20 è sostituito dal seguente: «Articolo 20 Segnalazioni integrative ai fini dell’individuazione dei G-SII e dell’assegnazione dei coefficienti della riserva per i G-SII 1.   Nel segnalare le informazioni integrative ai fini dell’individuazione dei G-SII e dell’assegnazione dei coefficienti della riserva per i G-SII a norma dell’articolo 131 della direttiva 2013/36/UE, gli enti imprese madri nell’UE, le società di partecipazione finanziaria madri nell’UE e le società di partecipazione finanziaria mista madri nell’UE presentano le informazioni specificate nell’allegato XXVI del presente regolamento conformemente alle istruzioni di cui all’allegato XXVII del presente regolamento, su base consolidata con frequenza trimestrale se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: a) la misura dell’esposizione totale del gruppo, comprese le filiazioni assicurative, è pari o superiore a 125 000 000 000 EUR; b) l’impresa madre nell’UE o una delle sue filiazioni o qualsiasi succursale gestita dall’impresa madre o da una filiazione è situata in uno Stato membro partecipante ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). 2.   Per segnalare le informazioni integrative ai fini dell’individuazione dei G-SII e dell’assegnazione dei coefficienti della riserva per i G-SII a norma dell’articolo 131 della direttiva 2013/36/UE, gli enti presentano le informazioni specificate nell’allegato XXVI del presente regolamento conformemente alle istruzioni di cui all’allegato XXVII del presente regolamento, su base individuale con frequenza trimestrale se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) la misura dell’esposizione totale dell’ente è pari o superiore a 125 000 000 000 EUR; b) l’ente è situato in uno Stato membro partecipante ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 806/2014; c) l’ente non fa parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi della parte uno, titolo II, capo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 (“ente autonomo”). 3.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono presentate entro l’orario di chiusura delle attività alle seguenti date d’invio: 1o luglio, 1o ottobre, 2 gennaio e 1o aprile. 4.   In deroga all’articolo 4, per quanto riguarda le soglie di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo si applica quanto segue: a) l’ente impresa madre nell’UE, la società di partecipazione finanziaria madre nell’UE, la società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE o l’ente autonomo, a seconda dei casi, inizia immediatamente a segnalare le informazioni conformemente al presente articolo se la misura della sua esposizione del coefficiente di leva finanziaria supera la soglia specificata alla fine dell’esercizio contabile, e presenta tali informazioni almeno per la fine di tale esercizio e le tre date di riferimento trimestrali successive; b) l’ente impresa madre nell’UE, la società di partecipazione finanziaria madre nell’UE, la società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE o l’ente autonomo, a seconda dei casi, cessa immediatamente di segnalare le informazioni conformemente al presente articolo qualora la misura della sua esposizione del coefficiente di leva finanziaria scenda al di sotto della soglia specificata alla fine dell’esercizio contabile. (*2)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).»;" 4) l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento; 5) l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento; 6) l’allegato XVI è sostituito dal testo che figura nell’allegato III del presente regolamento; 7) l’allegato XVII è sostituito dal testo che figura nell’allegato IV del presente regolamento; 8) l’allegato XVIII è sostituito dal testo che figura nell’allegato V del presente regolamento; 9) l’allegato XIX è sostituito dal testo che figura nell’allegato VI del presente regolamento; 10) l’allegato XX è sostituito dal testo che figura nell’allegato VII del presente regolamento; 11) l’allegato XXI è sostituito dal testo che figura nell’allegato VIII del presente regolamento; 12) l’allegato XXII è sostituito dal testo che figura nell’allegato IX del presente regolamento; 13) l’allegato XXIII è sostituito dal testo che figura nell’allegato X del presente regolamento; 14) l’allegato XXVI è sostituito dal testo che figura nell’allegato XI del presente regolamento; 15) l’allegato XXVII è sostituito dal testo che figura nell’allegato XII del presente regolamento.
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