Art. 7

Comunicazione di informazioni su politiche e misure nazionali

In vigore dal 15 nov 2022
Comunicazione di informazioni su politiche e misure nazionali 1.   Lo Stato membro comunica le informazioni sui progressi compiuti per attuare le politiche e misure nazionali e, se del caso, comunica le (o i gruppi di) politiche e misure nuove o aggiornate di cui all’, paragrafo 2, lettere a) e c), e agli articoli da 20 a 25 del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell’allegato IX del presente regolamento. 2.   La Commissione considera le informazioni comunicate dallo Stato membro a cadenza biennale in applicazione dell’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1999 come informazioni sulle emissioni di gas a effetto serra presentate ai fini delle relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima da trasmettere a cadenza biennale in applicazione dell’, paragrafo 1, del citato regolamento. Lo Stato membro integra le comunicazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1999 con le informazioni di cui agli del presente regolamento. 3.   Per comunicare le informazioni sulle politiche e sulle misure nuove di cui all’articolo 21, lettera b), punto 3, del regolamento (UE) 2018/1999, lo Stato membro utilizza, in aggiunta, i formati riportati nell’allegato X del presente regolamento.
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