Art. 5

Comunicazione dei progressi compiuti nella dimensione «mercato interno dell’energia»

In vigore dal 15 nov 2022
Comunicazione dei progressi compiuti nella dimensione «mercato interno dell’energia» Lo Stato membro comunica le informazioni sui progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi riguardo alla dimensione «mercato interno dell’energia» di cui all’, lettera d), e all’articolo 23, paragrafo 1, lettere da a) a g), del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell’allegato VI del presente regolamento.
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