Art. 3
Comunicazione dei progressi compiuti nella dimensione «efficienza energetica»
In vigore dal 15 nov 2022
Comunicazione dei progressi compiuti nella dimensione «efficienza energetica»
Lo Stato membro comunica le informazioni sui progressi compiuti nel perseguire l’obiettivo, i traguardi e il contributo riguardo alla dimensione «efficienza energetica» di cui all’, lettera b), e all’articolo 21, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell’allegato IV del presente regolamento.
Storico versioni
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