Art. 2

Comunicazione dei progressi compiuti nella dimensione «decarbonizzazione»

In vigore dal 15 nov 2022
Comunicazione dei progressi compiuti nella dimensione «decarbonizzazione» 1.   Lo Stato membro comunica le informazioni sui progressi compiuti nel perseguire l’obiettivo e i traguardi stabiliti per le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra di cui all’, lettera a), punto 1, del regolamento (UE) 2018/1999, compresi i progressi verso l’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), utilizzando i formati riportati nell’allegato I del presente regolamento. La Commissione considera le informazioni comunicate dallo Stato membro a cadenza biennale in applicazione dell’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999 e a cadenza annuale in applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del medesimo regolamento, tenuto conto dei controlli iniziali di cui all’articolo 37, paragrafo 4, dello stesso, come informazioni sulle emissioni di gas a effetto serra presentate ai fini delle relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima da trasmettere a cadenza biennale in applicazione dell’, paragrafo 1, del citato regolamento. 2.   Lo Stato membro comunica le informazioni sui progressi compiuti nel perseguire l’obiettivo, i traguardi e il contributo riguardo all’energia da fonti rinnovabili di cui all’, lettera a), punto 2, e all’, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell’allegato II del presente regolamento. 3.   Lo Stato membro comunica le informazioni sull’adattamento di cui all’, lettera a), punto 1, del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell’allegato III del presente regolamento.
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